Vedi pronuncia.
Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 11 settembre 2013, n. 903:
«nel caso di specie, viene in rilievo l’affidamento di un pubblico servizio e, specificamente, la gestione del porto turistico e dei servizi connessi. Sulla natura di pubblico servizio della gestione del porto turistico si è pronunciato, nel caso in esame, il Consiglio di Stato, sez. VI, che, con sentenza n.6448/2012, condivisa da questo Collegio, in riforma della sentenza TAR n.1422/2011, ha qualificato il servizio da nautica di porto quale servizio pubblico locale di rilevanza economica.
In tale senso depone, infatti, l’articolo unico del D.M. 31 dicembre 1983 che, al n. 14, elenca tra i servizi pubblici locali i “servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili”, così confermando che la gestione del porto turistico ben può essere considerato un servizio pubblico locale. La natura di servizio pubblico, peraltro, non è esclusa dal fatto che il porto turistico non è utilizzato da una collettività indifferenziata, ma da una fascia ristretta di utenti, atteso che si tratta comunque di un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo».



