L’ANAC richiama il principio di continuità nel possesso dei requisiti e così si esprime, in effetti, il D.Lgs. 50/2016, art. 81 comma 1 («la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati»). Ma il codice non sembra consentire la tesi estensiva dell’ANAC. Qui e nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.



