Il Consiglio di Stato annulla giustamente il T.A.R. del Lazio: «le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, nelle categorie non modificate dal nuovo regolamento (ivi compresa la categoria OG1), conservano la loro «validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse», con conseguente indubbia applicabilità dell’onere di verifica triennale». Tesi ineccepibile!



