La linea interpretativa secondo cui, per qualificarsi, basta l’art. 90 del d.P.R. 207/2010: non la condiviamo, in quanto il principio è affermato dal d.P.R. 207/2010 solo per le SIOS. Però almeno è chiarito, rispetto allo scritto con i piedi D.M. 154/2017, art. 12, che (quando l’importo complessivo d’appalto è inferiore a EUR 150.000) la qualificazione è quella ex art. 90 del d.P.R. 207/2010. Guarda comunque la confusa pronuncia e il programma della giornate di Mestre, Milano, Roma e Senigallia.



