“Non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019”: tesi pericolosissima, anzi inapplicabile, per le scorporabili a qualificazione obbligatoria (non SIOS) subappaltabili di default per tutto il loro importo, al fine della qualificazione.



