Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

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Se il disciplinare di gara non prevede la sanzione espressa dell’esclusione dalla gara per l’omessa effettuazione del sopralluogo “assistito”, ciò non toglie che l’adempimento sia comunque oggettivamente necessario a pena di esclusione (contra il T.A.R. che si riporta). Vero invece che non occorre che in documentazione amministrativa sia (ri)presentato il verbale di sopralluogo, in quanto l’effettuazione dell’adempimento risulta agli atti dell’Amministrazione ed è ben suscettibile di essere verificato d’ufficio ed erga omnes.

«(…) 8) Nel merito il ricorso è fondato.

9) Come riferisce la stessa Amministrazione, Il Disciplinare di gara nella parte concernente la documentazione relativa alle offerte contiene un paragrafo denominato “Sopralluogo” (art. 8), del seguente tenore: “Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 50/2016, un sopralluogo presso la località (…) oggetto dell’intervento, previo appuntamento. Per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario, contattare il (…) responsabile del procedimento (…). Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 5 giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate, munite di apposito documento di riconoscimento: il titolare dell’impresa, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la propria figura, altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare dell’impresa. E’ possibile eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa. Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori”.

Anche la lettera di invito, imponeva che “ai fini della presentazione dei preventivi, il concorrente è tenuto ad effettuare ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 50/2016, un sopralluogo presso la località oggetto dei lavori, previo appuntamento come indicato nel Disciplinare di gara”.

10) In effetti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, il disciplinare non prevedeva affatto la sanzione espressa dell’esclusione dalla gara per l’omessa effettuazione del sopralluogo “assistito”, né tantomeno per l’omessa presentazione dell’attestato che, non a caso, non doveva neppure essere prodotto all’interno della busta A contente la documentazione amministrativa.

11) Sul punto la giurisprudenza precisa che “il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l’esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta.

Le clausole di esclusione devono quindi essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica, dovendo essere la ratio delle medesime ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare (Cons. Stato, sez. VI 27 febbraio 2018 n. 1202 ; id. sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2778 ; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2017, n. 1304).

Con specifico riferimento alla questione controversa, si è ritenuto che la mancata presentazione, da parte di un concorrente in una gara di appalto, della attestazione comprovante l'aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo, non prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara, non determina l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso, in applicazione del principio del favor partecipationis e del principio di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura” (T.A.R. Toscana sez. III 5/4/2018 n. 476).

12) In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato» (T.A.R. Lazio, Latina, I, 19 ottobre 2020, n. 380).

I lavori pubblici, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": le negoziate, la qualificazione e il subappalto. Il settore dei «beni culturali» e i settori «speciali».