La questione: in virtù del principio dell’assorbimento, che consente all’operatore economico che possiede la categoria generale (OG11) di eseguire anche le opere delle categorie speciali (OS28, OS30, OS3), è ammissibile la “sommatoria” delle “classifiche” relative alle singole categorie specialistiche ricomprese nella “OG11” con la “classifica” relativa alla stessa “OG11”, per raggiungere la classifica superiore imposta dal bando? Cioè, in pratica: per raggiungere la classifica richiesta in OS 30 in V, posso mettere insieme sia l’attestazione-SOA in OS 30 in IV-bis, sia quella in OG 11 in III-bis, o si incorre nel divieto di un possibile ne bis in idem? Anche nel webinar sulla qualificazione nei lavori pubblici.



