Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 2: la capogruppo di un raggruppamento orizzontale e il “50% + 50%” prima e dopo della C.G.U.E.

Prima non andava bene che la capogruppo possedesse una misura paritaria, oggi sì (lo abbiamo spiegato anche nell’ultimo webinar). E soprattutto (purtroppo) la sentenza della C.G.U.E. impatta non solo su una procedura in corso ma anche su un processo amministrativo in corso (come dimostra la sentenza che si riporta). Che poi in un raggruppamento verticale la categoria prevalente debba essere assunta dalla futura mandataria in quanto impresa singola, ciò non va in contrasto con il principio sancito dalla C.G.U.E., ma il problema si ripone (guarda l’esempio in calce) se la prevalente stessa viene assunta in sub-raggruppamento orizzontale.

Per poter leggere tutto l'articolo occorre effettuare il login oppure abbonarsi al giornale.