È pacifico che non sia ammesso solo «nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori» (art. 59, comma 1-bis, primo periodo). È pacifico che non occorra la motivazione di cui al successivo comma 1-ter. Cfr. anche la giurisprudenza in termini. Anche nel materiale di documentazione del webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici.



