Assurda la linea interpretativa (pur con ben noto Presidente di sezione) che non ammette la sostituzione del progettista in quanto cambierebbe l’offerta! Intanto ciò non è vero, in quanto il progettista non offre proprio nulla in sede di appalto integrato proprio perché non è offerente. Ma poi, poiché – e il codice lo ha detto dal primo correttivo – è già ammesso per un consorzio stabile cambiare la consorziata designata che pure non è offerente, perché ciò non dovrebbe valere anche per il progettista in una gara di appalto integrato o di concessione di lavori, trattandosi di identica situazione? Disatteso totalmente il principio euro unitario della tutela incolpevole dell’operatore economico principale, già affermato dalla C.G.U.E. in materia di ausiliaria che ha reso dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti di idoneità morale. Anche nel materiale di documentazione del webinar sulle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80.



