Vale anche dopo la sentenza della C.G.U.E.. E continua a non essere ammessa la rimodulazione delle quote in sede di partecipazione. Si segue peraltro qui l’orientamento “letterale” secondo cui la modifica in diminuzione del raggruppamento temporaneo è consentita nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e non in relazione al possesso di attestazione-SOA. Anche nel materiale di documentazione del webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici.



