Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

I lavori nel settore dei beni culturali con il nuovo codice dei contratti pubblici e i consorzi cooperativo, artigiano e stabile

QUESITO: «Non si comprende il senso di questa clausola di disciplinare di gara, per quanto riguarda i consorzi cooperativi ed artigiani: “A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. b), 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell’Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione.”» È corretta l’obiezione. Qui e nel webinar: «L'affidamento dei lavori pubblici con il D.Lgs. 36/2023: tutti i problemi aperti, a partire da come si individuano categoria prevalente e categorie scorporabili».

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