Se il gruppo di progettazione è “meramente indicato”, come si dovrebbe o comunque come è consigliato, no problems. Se invece è indicato come raggruppamento e magari a sua volta in raggruppamento simil-verticale con l’operatore economico qualificato ad eseguire i lavori, il problema si pone. Come si pone quello, allora, della sottoscrizione dell’offerta, della cointestazione della garanzia provvisoria e via dicendo. E soprattutto, con il nuovo codice, si pone il problema della corresponsabilità assoluta sull'esecuzione di tutto l'appalto integrato di chi risulta come raggruppato. Presto si accorgeranno dei danni recati al mercato dei lavori pubblici dalla cancellazione del raggruppamento "verticale" (propugnata dall'ANAC con il ben noto atto di segnalazione, accolto dai compilatori del codice). Ne riparliamo anche nel webinar: «L'affidamento dei lavori pubblici con il D.Lgs. 36/2023: tutti i problemi aperti, a partire da come si individuano categoria prevalente e categorie scorporabili».