Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS La precisazione dei concetti nella formulazione di cui all’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del nuovo codice dei contratti pubblici

Il richiamo delle quote di partecipazione e non di quelle di esecuzione richiede alcune precisazioni. La raggruppata (in “orizzontale”) deve essere qualificata solo per la quota di esecuzione della categoria (prevalente, nella fattispecie) assunta. Quando poi, in virtù di scorporabili non possedute da nessuna raggruppata (in “orizzontale”), scatta la necessità di una più alta qualificazione da possedersi nella prevalente stessa, vogliamo parlare solo per questo di nozione di (più alta) quota di partecipazione? Cfr. il caso che si riporta. In realtà, sostanzialisticamente e più semplicemente, il principio è che occorre solo avere una classifica adeguata in relazione al caso concreto che si presenta. Se poi c’è un raggruppamento “verticale” ordinario, dove ognuno è qualificato per la categoria assunta, sussiste piena coincidenza fra quota di esecuzione e quota di partecipazione. E allora a che serve in gara la distinzione fra le due tipologie di quote? Qui e nel webinar

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