Sfrondone del C.d.S.: la sentenza della C.G.U.E. impattava sul requisito della maggioritarietà (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 2), come tale riferibile solo a un raggruppamento (o sub-raggruppamento) orizzontale. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 1 in combinato disposto con il comma 6, in un raggruppamento verticale la prevalente poteva essere assunta solo da una capogruppo singola (o da un sub-raggruppamento orizzontale nella medesima). Non poteva pertanto essere ammesso che fosse sufficiente «la mandante autonomamente qualificata per intero nella categoria prevalente». Questo è possibile solo con il D.Lgs. 36/2023 («La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali»).



