«La procedura prescelta dalla S.A., infatti, è votata naturalmente ad un’ottica di accelerazione e snellimento delle procedure di affidamento attraverso un sistema semplificato di scelta degli offerenti»: «il Comune ha deciso di procedere attraverso un confronto fra 5 preventivi»! Gli operatori sono stati scelti discrezionalmente da un elenco in via sostanzialmente fiduciaria (come sarebbe normale in un «affidamento diretto», purché si ruoti e si motivi la scelta)! Si parla di operatori economici «in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali» (art. 50, comma 1, lett. a)), ma in realtà si richiede la OG 1 in II! Un equivoco totale, convalidato da un giudice amministrativo. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».



