«Limitare al 30% i subappalti non è più consentito. In contrasto col codice e le regole Ue» (ANAC). Ma, ieri con l’ultimo D.Lgs. 50/2016 e oggi con il nuovo codice, era ed è pur sempre motivatamente prevedibile e graduabile il limite quantitativo di divieto di subappalto di una SIOS, per esempio, che può per converso arrivare fino al 100% dell’importo della SIOS stessa. Su questo non c’è nessun dubbio. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».



