«Il Responsabile unico del progetto dell’Ente Aderente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è il Dott. (…).
Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza (…) (di seguito, “RUP”) è L’Arch. (…), come previsto dall’articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.
Queste le disposizioni citate:
- «Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice» (D.Lgs. 36/2023, art. 15, comma 1);
- «Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente» (D.Lgs. 36/2023, art. 15, comma 9).
Nella fattispecie il responsabile di processo è dunque nominalmente unico, in realtà bino (vedi ANAC). Alla faccia, ovviamente, dell'aristotelico principio del ne bis in idem.
E il menzionato «RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO»? Non c’è proprio.
Avrebbero dovuto scrivere, in testa: I DUE RUP.



