L’errata indicazione in sede di ammissione delle quote di esecuzione-partecipazione non è soccorribile. Altro discorso è che, rispettato tale principio, sia poi «fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». Ma c'è anche, oggi, un'altra possibilità. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».