«Un altro effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014» si avrebbe «sui lavori al di sopra di 1,5 milioni di euro, per i quali, non trovando più applicazione la soglia minima dei 150 mila euro, lo scorporo dovrebbe avvenire solo in ragione della soglia percentuale del 10%, con la conseguenza di sottrarre, proprio per i lavori di maggiore importo, all’evidenziazione in bando, categorie di importo anche molto rilevante (si pensi, ad esempio, ad un appalto di 50 milioni di euro, in cui lo scorporo delle categorie diverse dalla prevalente avverrebbe solo per quelle di importo superiore a 5 milioni di euro)» (sic). Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».



