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Il “classico” principio per cui il progettista non aveva discrezionalità nell’individuazione delle categorie

«Il sistema di qualificazione (…), articolato in categorie di opere generali e speciali e classifiche, è inderogabile da parte della stazione appaltante e a quest’ultima non è riconosciuta discrezionalità nell’individuazione delle categorie (…) richieste dal bando ai fini della partecipazione alle procedure di gara, né alcuna discrezionalità può riconoscersi al progettista». Chissà se tale principio vale anche con il nuovo codice e dopo il correttivo? Il MIT sarà d’accordo? Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 13 maggio 2025.

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