È la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione. Ma la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori può costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione contenuta nella documentazione amministrativa? Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato».



