Ciò che conta è che dalla documentazione amministrativa possa sostanzialisticamente desumersi che si tratti di un subappalto che copre una non posseduta qualificazione in una scorporabile a qualificazione obbligatoria. Va anche valorizzato, poi, il principio della fiducia. La sentenza del T.A.R. Toscana, che si riporta, si pone nell’alveo di un orientamento formalistico, non condiviso dalla del tutto maggioritaria giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui si rinvia. Qui e nel webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 8 luglio 2025.



