In dottrina si è sostenuto, in modo per nulla illogico – anzi, con un riscontro del tutto letterale – che l’abrogazione del D.L 47/2014, art. 12, oltre ad abrogare le categorie a qualificazione non obbligatoria, avrebbe abrogato anche il subappalto qualificatorio. In effetti, alla lettera, sarebbe proprio così.
Ma allora scatta una considerazione di logica intuitiva: non è per caso che il subappalto qualificatorio non è più formalmente previsto in quanto non ce n’è più bisogno e non ce n’è più bisogno perché di regola tutte le scorporabili sono diventate a qualificazione non obbligatoria?
Finché non ci sarà una modifica normativa o un’interpretazione autentica, nessun dubbio che l’esito normativo sia quello di una oggettiva deregulation di sistema (il T.A.R. della Toscana l'aveva già detto con cristallina chiarezza), con un limitato temperamento (a tutto concedere, peraltro).
Solo se una giurisprudenza si consoliderà nel senso dei peraltro meramente assertori pareri del MIT, ne prenderemo serenamente atto e ad essa ci adegueremo per sano realismo.
Ma per adesso il problema c’è e pure grosso.
l.b.
Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato», 8 luglio 2025.



