«Ai sensi dell’articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati» nel «presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale» (da un disciplinare di gara).
Ma perché insistere con il voler salvare il dato letterale della norma, soprattutto per un appalto di valore comunitario?



