Comporterebbe l’impossibilità di ricorrere al subappalto qualificatorio. Si riscontra che, «in base al disciplinare di gara, per il lotto in questione è richiesto il possesso dell’attestazione SOA che documenti la qualificazione nelle categorie OG1 classifica V, OG2 classifica V e OG11 classifica V». Scelta molto discutibile, però, quella della mancata previsione della categoria prevalente: in un caso del genere si poteva stabilire una prevalenza “tecnica” di categoria, una sorta di prima inter pares, al fine proprio di poter consentire il subappalto qualificatorio, che è ossigeno per le imprese. Vabbè! Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato».



