La “proroga tecnica”, applicata con rigore, è legittima. Il Presidente dell’ANAC nota, giustamente, l’abuso che se ne fa.
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Nel programma: «Ripetizione», proroga tecnica “classica”, opzione “classica”, «opzione di proroga», «quinto». Il c.d. “rinnovo” di forniture, ovvero il D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3, lett. b), anche rispetto alla similare previsione di cui all’art. 106, comma 1, lett. b); la sostanziale indifferenza fra "rinnovo" e "proroga".



