Il subappalto (in lettura nazional-unitaria).
«(…) Con riferimento all’innalzamento della soglia di subappalto ammesso (dal 30% al 50%), si rammenta che la scelta del legislatore nazionale di apporre un limite al subappalto è stata in passato sostenuta, anche nei confronti di precedenti procedure di infrazione comunitaria aventi il medesimo oggetto, alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive ed altresì alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici. Il rigore che ha caratterizzato la disciplina nazionale del subappalto trovava infatti origine nella consapevolezza che tale strumento può ben prestarsi ad essere utilizzato fraudolentemente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse pubbliche indebitamente.
Nell’ambito di questo quadro di riferimento, la scelta operata dal legislatore con il DL in esame appare poco chiara, in quanto da un lato conferma – con il mantenimento di un limite – la fondatezza delle scelte effettuate in precedenza e, dall’altro, per effetto del notevole innalzamento del limite stesso, tende a vanificarne l’efficacia.
Con specifico riferimento all’affidamento di lavori pubblici, si segnala inoltre che l’effetto che la nuova previsione produce – in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, D.M. n. 248 del 10.11.2016 (ancora in vigore anche ai sensi del nuovo art. 216 comma 27 octies del Codice) e con l’art. 105 comma 5 del Codice – è quello di rendere subappaltabile, di fatto, una consistente fetta dell’esecuzione (superiore alla metà del valore dell’appalto). Ciò per effetto della somma, allo stato possibile, tra il limite generale (innalzato al 50%) e l’ulteriore 30% che se relativo ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, non è computato ai fini del raggiungimento del limite generale.
Inoltre, deve evidenziarsi che la criticità può aggravarsi in ragione dell’ulteriore sconto del 20% che l’appaltatore può ottenere dal subappaltatore; ciò anche in relazione ai ribassi di aggiudicazione registrati negli anni (pari a circa il 18-20%), che potrebbe vanificare l’intento di limitare il contrasto a lavoro in nero e la tutela della sicurezza del lavoro, fortemente perseguiti dal Legislatore.
Si segnala, altresì, in termini generali che quanto sopra accentua notevolmente la potenziale differenza, già esistente, tra il limite generale del subappalto per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (50%) ed il limite (superiore) sostanzialmente ammesso proprio per l’affidamento di lavori caratterizzati da maggiori complessità tecniche.
Pertanto, in ragione delle elevate percentuali di subappaltabilità degli affidamenti, si accentua il rischio che la maggior parte dell’affidamento venga eseguito da un soggetto che si è sottratto al confronto competitivo in gara (inteso quale principale strumento di garanzia della qualità dell’offerta). (…)» (ANAC, Prime valutazioni sul D.L. 32/2019).
I LAVORI PUBBLICI, DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” E DEL DECRETO "CRESCITA": LE PROCEDURE, LA QUALIFICAZIONE, IL SUBAPPALTO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – IL SETTORE DEI «BENI CULTURALI» E I SETTORI «SPECIALI»
Roma, 4 dicembre; Senigallia, 11 dicembre. Sconto per iscrizioni multiple. Anche presso l’Ente (in house), previa informale richiesta di preventivo di spesa. Il tema caldo: qual'è ora il limite di subappaltabilità della prevalente, della SIOS, della scorporabile a qualificazione obbligatoria che non sia una SIOS, della scorporabile a qualificazione non obbligatoria?



