Il presupposto della “gara” può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016?
La Corte abbocca alla tesi dell’ANAC, laddove «ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene “nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici” (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida)».
Per servizi e forniture il comma 2, lett. b), dell’art. 36 del codice, configura certamente una procedura e pro-concorrenziale solo se interpretato – come si deve – non nel senso che si tratti di una mera richiesta di preventivi a cinque operatori economici.
Solo per i lavori da EUR 40.000 fino a sotto EUR 150.000 è pacifico che non possa parlarsi né di procedura, né tanto meno di processo di scelta del contraente pro-concorrenziale.

Vi aspettiamo ad ogni buon fine per venerdì 15 maggio al webinar sulle procedure negoziate e sugli affidamenti vincolati (consulta il materiale che viene messo a disposizione).



