Viene considerato «che sulla questione della non frazionabilità dei c.d. servizi di punta questa Autorità ha avuto modo di pronunciarsi nel parere n. 107 del 21 maggio 2014, nel quale è stato precisato che ...
... «Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento»» (ANAC, parere 23 settembre 2015, n. 156). La tesi è: i due servizi di punta devono essere stati svolti da un solo soggetto.
«Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento» (ANAC, bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.4). La tesi è: un servizio di punta può essere stato svolto da un soggetto e l’altro anche da un altro.
Il parere non è vincolante, il bando-tipo sì a meno che non vi si faccia motivata deroga.
Ma ha ragione l’ANAC del parere, essendo quelli i principi consolidati sulla fattispecie alla luce delle sentenze del giudice amministrativo?
Milano, 14 novembre 2018 (mercoledì). Con sconto per iscrizione effettuata tre settimane prima. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.



