Sta scritto: «la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall’importo a base di gara». Il principio affermato non può essere condiviso. Vi aspettiamo in aula digitale per mercoledì 15 aprile (scarica il programma sull’affidamento dei servizi di progettazione).



