L’ANAC persiste nella grossolana tesi del bando-tipo n. 3, secondo la quale l’indicazione in questione (dei «professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali») farebbe parte dell’offerta tecnico-qualitativa. E poi, come possono esservi «professionisti che, pur non facendo parte del raggruppamento (in qualità di mandanti), concorrono alla sua qualificazione» (senza ricorso all'avvalimento)? Cfr. anche la formazione in materia.



