Ma il problema vero non è stato tanto che la società non fosse né di professionisti, né di ingegneria (anche se il giudice amministrativo insiste su questo punto). Il problema vero è stato che, per la mera s.r.l. in questione, dall’oggetto sociale risultava la preclusione a svolgere attività che per legge fossero riservate alle c.d. "professioni protette". In sostanza, sarebbe risultato violato l’art. 24, comma 5, del codice, che impone l’indicazione (quali esecutori materiali del servizio) di professionisti iscritti all’albo. Il webinar (1° aprile 2021).



