In teoria, non si applica il codice di cui al D.Lgs. 50/2016, fatta eccezione per gli artt. «30, 34 e 42». Ergo, per i servizi di architettura e ingegneria sarebbe ammesso il prezzo più basso come massimo ribasso assoluto. Tuttavia, poiché la deregulation fa salvi i «vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE», viene da chiedersi se ai sensi delle direttive stesse sia proprio vero che sussista (come una volta) la totale equipollenza dei criteri di aggiudicazione. E la risposta è negativa. Qui e nel webinar (1° aprile 2021 e 12 maggio).



