L’affidamento diretto è oggi possibile (con il decreto “semplificazioni”) fino ad importo inferiore a EUR 75.000. La questione è questa: l’ammontare degli «oneri inerenti alla progettazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 11) è stato di EUR 70.000 e con tale cifra si è fatto ricorso all’«affidamento diretto» a un certo operatore economico. Era rimasta fuori la «direzione dei lavori», che ammonta ad EUR 15.000: per questa, visto l’importo, si può ora procedere a un nuovo «affidamento diretto», visto che si tratterebbe di un nuovo contratto, a prescindere dal fatto che l’affidatario sia quello precedente oppure un nuovo operatore economico? La risposta articolata. Il webinar (12 maggio 2021).



