Se si dichiara di essere “consulente” e invece si è “dipendente” della società di ingegneria, è nulla quaestio, in quanto è comunque dimostrato il rapporto organico, di dipendenza o di collaborazione con il soggetto concorrente. Rimane per converso discussa la questione se, in assenza di un rapporto organico o di dipendenza o di collaborazione professionale del professionista con il soggetto concorrente, il professionista stesso possa essere un mero indicato all’esecuzione, ovvero se debba assumere un ruolo di mandante in senso a-tecnico. Il webinar.



