Per l’affidamento di un pubblico appalto di servizio, come quello attinente a un servizio d’architettura e ingegneria, si applica il codice dei contratti pubblici alla luce dei principi unionali (nonostante la presunzione di questo codice che la concorrenza non sia più un principio primario). Per calcolare l’importo stimato di contratto si applica il D.Lgs. 36/2013, art. 41, comma 15: «la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare». Non sussistono limiti di ribassabilità, ma sussiste l’obbligo del RUP di darsi la corretta regola di discrezionalità tecnica in ordine all’attivazione o meno della verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110, comma 1. Anche nel webinar: «Le criticità del nuovo codice dei contratti pubblici: rilevazione, analisi, soluzioni».



