La legge sull’equo compenso è inapplicabile agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria di cui al codice dei contratti pubblici. Del resto l’ANAC stessa ha fatto a tal punto “marcia indietro” che al momento non pensa neanche più a redigere il bando-tipo (ciò che non è affatto corretto, perché è proprio ora, in un momento “critico”, che è troppo comodo venir meno per la medesima al preciso obbligo di legge di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 222, comma 2). Dopo la del tutto incondivisibile sentenza del T.A.R. del Veneto, il documento della Provincia riconferma il percorso da seguire (ovvero la differenza fra chi si assume le proprie responsabilità e fa da guida alle stazioni appaltanti di riferimento e chi fa soltanto accademia e di fatto dice alle stazioni appaltanti italiane, per ora, di arrangiarsi).



