Perché è una tesi del tutto illogica quella del T.A.R. Bolzano? Perché tertium non datur. O tutto è ribassabile o non è ribassabile nulla. E poi ci si dimentica (in modo strumentale) che il D.Lgs. 36/2023 ha operato un’inequivocabile scelta di campo, in materia di inapplicabilità della legge sull’equo compenso, nella disciplina dell’appalto integrato. Che facciamo? La disapplichiamo? Andiamo dal “farsela addosso” ai furbetti del quartierino e col vizietto infantile (soprattutto da parte degli influencer sul web) che l’ultima sentenza in ordine di tempo sia quella giusta. Cfr., piuttosto, anche le ragioni dell’altra giurisprudenza. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «Il nostro bando-tipo per l’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria (ivi compresi quelli di verifica della progettazione), impostato entro lo schema del bando-tipo n. 1/2023 dell’ANAC, con esame critico della bozza del bando tipo n. 2/2023».



