È il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la sede appropriata nella quale misurare l’incidenza in concreto del ribasso offerto. Seguendo questa giusta interpretazione è sempre possibile il c.d. “doppio ribasso”, prima sulla stima dell’importo d’appalto rispetto alle tabelle previste dal d.M. 17 giugno 2016, poi sull’importo d’appalto così come sopra determinato. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «Il nostro bando-tipo per l’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria (ivi compresi quelli di verifica della progettazione), impostato entro lo schema del bando-tipo n. 1/2023 dell’ANAC, con esame critico della bozza del bando tipo n. 2/2023».