E ora siamo sul “4 a 4”: il T.A.R. Calabria duplica la sentenza di qualche giorno fa: «il Tribunale, dopo aver diffusamente ed analiticamente dato conto delle ragioni, esposte dalla giurisprudenza, a favore e contro la rigida traslazione dei principi di inderogabilità del cd. equo compenso ex L. n. 49/2023 nel settore degli appalti pubblici, involgenti l’esercizio di attività di natura professionale, ha conclusivamente osservato come le offerte economiche in ribasso - diretto o indiretto che sia - rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse».



