Il principio di rotazione, codificato nell’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, deve essere coordinato con i principi del risultato e della fiducia ex art. 1 e 2, annoverati tra i principi generali della materia. Questo, ovviamente, non significa che il principio di rotazione possa essere semplicemente ignorato, ma lo stesso deve essere applicato tenendo conto del contesto. La costituzione di un raggruppamento temporaneo non fa ripartire da zero il computo degli “incarichi”, ma è ragionevole un affidamento intervenuto in considerazione delle conoscenze e delle esperienze maturate dal professionista in relazione all’oggetto dell’”incarico”. La continuità è chiaramente finalizzata a meglio garantire il risultato perseguito dalla stazione appaltante, in perfetta coerenza con i principi della fiducia e del risultato. Richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di affidamenti, non trova alcun riscontro nel codice dei contratti pubblici, nella direttiva 24/2014 e, non è superfluo precisarlo, nel comune buon senso.
Nel webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità sulla rotazione» (27 ottobre 2026)



