Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE I SERVIZI DI PROGETTAZONE DI LL.PP. E LE LINEE GUIDA DELL’ANAC SUI “CRITERI MOTIVAZIONALI”

Una del tutto improbabile gestione giuridica del rapporto qualità/prezzo …

«2.1. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali.

a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a) [“professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”], il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente [Ma si tratta di profilo meramente soggettivo, come tale non proprio corretto ...], in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di [In queste cinque righe non si dice proprio niente!] ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera [Ma allora non viene in evidenza il concetto giuridico di “canone motivazionale”, bensì quello di “sub-criterio di valutazione”, uno per ognuno dei tre profili considerati.];

b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b) [“caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico”], il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione [1) “Concezione progettuale” è nozione del tutto generica, per nulla funzionale a fungere da chiaro metro di giudizio per la commissione ... 2) La “struttura tecnico-organizzativa” farebbe pensare alla dotazione di personale, che però sarebbe un criterio di qualificazione … 3) I “tempi” riguarderebbero un diverso e autonomo criterio di valutazione dell’offerta … 4) Un’”elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione” è nozione del tutto generica …]». 

Ci fermiamo qui ...