Deve essere posseduto da tutti quelli che eseguono la prestazione per la quale il requisito è richiesto.
Si riafferma correttamente che non è possibile «ammettere alla partecipazione gli operatori economici in raggruppamento temporaneo, qualora anche uno solo di essi non sia in possesso dei certificati di gestione ambientale UNI ES 14001 e del Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18000 (punti 8 e 9 art. 3.2.3. dell’avviso, cit.), poiché:
a) la mancanza di un’esplicita previsione riguardante i raggruppamenti temporanei di imprese non può indurre a ritenere che i requisiti in parola possano essere posseduti dalla sola mandataria, attenendo a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, dovendo perciò valere l’opposta interpretazione del bando (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. III, 19/11/2014 n. 5695: “Valga qui rilevare che il disciplinare di gara, nell’art. 4, p. 10, ha incluso tra i requisiti di ammissione il possesso di una “certificazione ISO 9001:2008 settore EA33” e, per quanto nulla abbia previsto espressamente per l’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, nemmeno ha espressamente introdotto alcuna deroga, per tale ipotesi, al principio generale – di cui fra breve meglio si dirà – alla stregua del quale i requisiti soggettivi di ammissione devono essere posseduti da ciascuno e tutti degli associati in raggruppamento.”);
b) le certificazioni di qualità ineriscono difatti alla specifica caratteristica dell’operatore chiamato ad impiegare la propria organizzazione imprenditoriale, valendo ad attribuire una ben determinata posizione qualificante per ogni impresa partecipante che, indipendentemente dal suo apporto al raggruppamento, deve dimostrare di possedere uno specifico status soggettivo in relazione all’oggetto e alla natura dell’appalto (cfr. Cons. Stato, cit.: ““La certificazione di qualità ISO 9001– ha condivisibilmente chiarito l’Autorità nel citato parere –non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi (cfr. AVCP, parere n. 97 del 19.5.2011)”. Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità in oggetto ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico status dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità (cfr. AVCP, determinazione n. 2 del 1.8.2012). Nel caso di specie, dunque, la certificazione ISO 2001 in nessun modo può considerarsi, proprio per la natura del suo oggetto, un requisito di carattere oggettivo, dato che occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo, afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese, dai requisiti di carattere soggettivo, che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 14.02.2005, n. 435)”);
c) detta conclusione non muta nella vigenza del nuovo Codice degli appalti (art. 87 del d.lgs. n. 50 del 2016), ribadendosi per altro aspetto la riconducibilità della certificazione di qualità (e, identicamente, delle ulteriori attestazioni richieste) “a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell’art. 38 del Codice (oggi dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un’intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso” (delibera ANAC n. 837 del 27/7/2017)» (T.A.R. Campania, Napoli, III, 23 novembre 2018, n. 6783).
Roma, 28 novembre 2018 (mercoledì) e in house.
Roma, 29 novembre 2018 (giovedì) e in house.



