Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE L’ART. 9, COMMA 1, DEL D.L. N. 66 DEL 24 APRILE 2014

Anche la CUC siciliana rientra nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui al succitato art. 9.

«(…) Il punto di partenza è costituito dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella l. n. 89 del 23 giugno 2014, il quale prevede, per quanto d’interesse, che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale disposizione è stata mantenuta ferma anche dopo l’adozione del codice dei contratti pubblici (D.l.gs. n. 50/2016), il cui art. 213 ha, come noto, attribuito la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, nonché l’attività di regolazione degli stessi, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il comma 16 di tale norma ha, in particolare, previsto la competenza di tale Autorità in materia di gestione dell’elenco dei soggetti aggregatori.

E’ rimasta ferma anche la previsione di cui all’art. 1, comma 455, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n. 296, laddove si statuisce che, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs.vo n. 163 del 12 aprile 2006 (attualmente non più vigente, ma essenzialmente riprodotto nell’art. 37 del d.lgs.vo n. 50 del 2016) in favore, tra gli altri, degli enti del servizio sanitario nazionale.

Nella Regione siciliana il soggetto aggregatore è stato istituito e disciplinato dall’art. 55 della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015, il quale, per quanto d’interesse, ha previsto: al primo comma, che nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’economia è istituita la “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi” (CUC), unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi; al secondo comma, che la CUC provvede agli acquisti di beni e servizi, oltre che per i diversi rami dell’Amministrazione regionale, anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale; al settimo comma, che, con decreto dell’Assessore per l’economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua: le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2; le modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l’obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio ricorrente, l’art. 55 non ha dettato una “autonoma e compiuta disciplina per il funzionamento della Centrale unica di committenza regionale sostitutiva e non alternativa o integrativa rispetto a quella introdotta in ambito statale”.

La CUC siciliana è, infatti, uno dei tanti soggetti aggregatori operanti nel territorio nazionale e alla stessa si applica, in aggiunta alla specifica disciplina regionale, la generale disciplina nazionale, la quale rappresenta, per larga parte, attuazione di norme europee.

Va, sotto tale profilo, precisato che il codice dei contratti pubblici, il quale, come noto, è stato adottato in esecuzione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE, n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, disciplina: l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze nell’art. 37; la qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di committenza nel successivo art. 38.

Ciò precisato, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le disposizioni regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, sicché le autonomie speciali non possono dettare discipline da esse difformi (per tutte di recente, con ampi richiami, la sentenza n. 263 del 14 dicembre 2016 riferita proprio a una norma regionale siciliana in materia di appalti pubblici).

Ne deriva che le norme in materia di soggetti aggregatori (al pari di tutte quelle in materia di appalti pubblici) trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in Sicilia.

Ciò, naturalmente, non esclude che le Regioni possano introdurre ulteriori disposizioni volte a ampliare l’ambito di operatività o l’organizzazione della CUC (come verificatosi in Sicilia); rimane, però, fermo il limite generale secondo cui tali norme non possono interferire, vanificandole, con le funzioni attribuite a livello nazionale.

In quest’ottica deve essere letta la delibera dell’ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e la successiva n. 31 del 17 gennaio 2018 con cui la CUC siciliana è stata inserita nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui al succitato art. 9.

Al riconoscimento dell’applicabilità della normativa nazionale consegue che alla CUC siciliana vanno riconosciuti gli stessi poteri degli altri soggetti aggregatori e, pertanto, anche quello di cui all’art. 37, comma 7, lettera b), del d.lgs.vo n. 50 del 2016, il quale fa riferimento proprio alla stipula di accordi quadro, a cui le stazioni appaltanti possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti.

Il più volte richiamato art. 9 prevede, inoltre, al comma 2, che i soggetti aggregatori possono stipulare le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che sono quelle (tra cui rientra quella oggetto dell’appalto in questione) con cui l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita e ai prezzi e condizioni previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi.

Deve, peraltro, per completezza rilevarsi che non avrebbe senso, sul piano logico, escludere il ricorso alle convenzioni e agli accordi quadro, i quali altro non sono che peculiari strumenti per l’acquisto di beni e servizi, al quale la norma regionale fa testualmente riferimento.

L’assoggettamento della CUC siciliana alla normativa nazionale consente di ritenere applicabile anche il comma 3 dell’art. 9, il quale prevede che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

- per le categorie di beni e servizi individuate da tale decreto, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.

Orbene, in attuazione di tale norma è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 95937 del 24 dicembre 2015, il cui art. 1, comma 1, ha individuato, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, facendo, tra gli altri, riferimento ai servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, per i quali ha fissato la soglia di € 40.000,00, oltre la quale gli enti non possono provvedere singolarmente.

Nella specie veniva in considerazione un appalto avente tale oggetto, cosicchè, tenuto conto del suo importo consistente, deve ritenersi che fosse obbligatorio ricorrere al soggetto aggregatore, che, nella specie, era proprio la Centrale unica di committenza per la regione siciliana.

Deve, pertanto, concludersi sul punto rilevando che la procedura contestata è stata indetta ai sensi non del decreto assessoriale n. 1777 del 3 novembre 2016 (alla cui impugnazione il ricorrente non ha, pertanto, interesse), ma del d.P.C.M. del 24 dicembre 2015, il quale è stato, infatti, espressamente richiamato nella parte motiva del decreto di indizione della gara n. 2443 del 2016.

Tale decreto ha, peraltro, dato atto del fatto che la prestazione dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali rientrava tra le categorie oggetto di acquisizione da parte dei soggetti aggregatori come si evinceva dalla programmazione 2016/2017 pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

E’ stata, in altri, termini la stessa CUC a esplicitare che l’appalto centralizzato rinveniva il suo fondamento nella programmazione nazionale, la quale era stata fatta propria dall’Assessorato regionale dell’economia (…)» (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 27 novembre 2018, n. 2452).