Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SOCIALE

Non si può ricondurre qualsiasi tipologia di “educatore professionale” nella categoria delle professioni sanitarie.

«In effetti, lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria (e per la quale dunque può valere quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ossia l’applicabilità della disciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015): in particolare, il d.m. n. 153018 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario.

Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra.

La lex specialis di gara faceva esclusivo riferimento alla seconda tipologia di operatori.

L’art. 11 del capitolato così individuava le figure professionali destinate ad operare nella struttura:

“- n. 1 coordinatore con il titolo di assistente sociale o psicologo, iscritto al relativo albo professionale, con esperienza di lavoro nell’ambito dei minori documentata da curriculum professionale; tale professionista dovrà coordinare il lavoro di tutti gli operatori del centro, strutturati in equipe, e dovrà garantire la presenza lungo tutti gli orari di apertura del Centro;

- Almeno n. 3 Educatori professionali con documentato curriculum formativo e professionale nel lavoro con i minori; dovrà essere garantita la presenza contemporanea di tutti gli educatori durante l’orario di apertura del Centro;

- n. 1 Psicologo Supervisore, iscritto all’Albo, con documentato curriculum formativo e professionale, che dovrà svolgere attività di supervisione per n. 2 ore con cadenza mensile”.

E’ evidente, in ragione sia del tenore letterale della disposizione, sia del contesto nel quale la stessa si colloca, che gli “educatori professionali” ivi previsti non svolgono una professione sanitaria, bensì quella di educatori di minori. Non è pertanto prevista, per loro, l’iscrizione ad alcun albo (a differenza delle altre categorie di operatori contemplate dal capitolato, che infatti richiede tale requisito) e conseguentemente opera per essi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal cd. Jobs Act (d.lgs n. 81 del 2015)» (Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2382).