«Affidamenti di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (indicate all’art. 35 d.lgs. 50/2016)»:
«Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti» (pag 6/24).
La tesi, oltre che dal MIT, è stata unanimemente censurata da tutta la giurisprudenza (riportata su questa testata) uscita dopo la conversione in legge del D.L. “sblocca cantieri”. Si tratta di interpretazione radicalmente contrastante con i principi comunitari del sotto-soglia da EUR 40.000 in su, principi che invece non scattano (salvo sussistenza di interesse transfrontaliero certo) laddove è ammesso l’«affidamento diretto» (per i lavori anche per importo inferiore a EUR 150.000).

Vi aspettiamo ad ogni buon fine per venerdì 15 maggio al webinar sulle procedure negoziate e sugli affidamenti vincolati (consulta il materiale che viene messo a disposizione).



