Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA STORIA INFINITA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

Per carità, secondi i principi generali la tesi che si riporta non farebbe una piega. Ma tant’è! La giurisprudenza prevalente – che piaccia o no – è orientata per il principio dell’auto-esecutività. All’intelligenza di chi predispone la disciplina di gara di blindare con la sanzione espulsiva il secondo periodo della comma 4 dell’art. 87 del codice. Quante volte ormai l’avremo ripetuto!

«Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione, alla luce dei principi dettati con un recente arresto (18 ottobre 2013, n. 5070) dalla sez. III del Consiglio di Stato. Ha chiarito il giudice di appello, prendendo motivatamente posizione su un contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di servizi e forniture non sono tenute ad indicare nella propria offerta gli oneri per la sicurezza interna, salvo che ciò non sia espressamente previsto, a pena di esclusione, nel bando di gara (v. anche Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706; sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4999; Tar Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Tar Basilicata 23 dicembre 2013, n. 810). Ha aggiunto che, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici e non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione ove sia omesso detto scorporo matematico degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, rileva ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso.

Il Collegio ben conosce la successiva decisione, di segno contrario, assunta dalla stessa sez. III del Consiglio di Stato n. 348 del 23 gennaio 2014, richiamata dalla ricorrente nella memoria depositata il 10 marzo 2014 a sostegno dell’assunto secondo cui la sentenza n. 5070 del 2013 costituirebbe una isolata decisione. Il Collegio non ritiene di poter aderire a tale conclusione. Ed invero, non solo nella sentenza n. 348 del 2014 non è fatto alcun cenno al precedente n. 5070 del 2013 per argomentare le ragioni di un ritorno al diverso orientamento che era stato, al contrario, motivatamente disatteso; ma soprattutto la stessa terza sezione, con un ancora più recente arresto (4 marzo 2014, n. 1030) ha ribadito quanto affermato nella sentenza, peraltro richiamata, n. 5070 del 2013, e cioè che nel caso di appalti non aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici — nei cui confronti si applica la norma dettata ad hoc dall'art. 131, d.lgs. n 163 del 2006 — ed il cui bando di gara non contenga una comminatoria espressa, l'omessa indicazione nell'offerta dello scorporo matematico degli oneri di sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell'anomalia del prezzo offerto, nel senso che, per scelta della stazione appaltante, il momento di valutazione dei suddetti oneri non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della non anomalia dell’offerta.

Nel caso all’esame del Collegio il punto Q del disciplinare di gara – non impugnato – si limitava a chiedere la dichiarazione, da parte del concorrente, “di aver valutato, nella determinazione dei prezzi offerti, tutti gli oneri di qualunque natura e specie, compresi quelli di sicurezza, che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizi alle condizioni e con le modalità fissate”. La Service One di Starnoni Daniele ha effettuato tale dichiarazione» (T.A.R. Lazio, Roma, III- quater, 15 aprile 2014, n. 4073).

 

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