Si riscontra che “la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”.
Cfr. AVCP, Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14.
SERVIZI E FORNITURE: LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E LA DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE



