Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE COTTIMO FIDUCIARIO: LA SUSSISTENZA DI UN NUMERO DI SOGGETTI IDONEI

Vedi pronuncia.

«Parte ricorrente, in proposito, lamenta la violazione dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. (…)”.

Per quanto, da un punto di vista meramente concettuale, non vi sia coincidenza astratta fra “soggetti idonei” e soggetti che abbiano manifestato interesse, cionondimeno, in un contesto economico quale quello in cui può realisticamente operare il Comune di Deliceto, l’individuazione dei quattro operatori per come concretamente effettuata dall’Amministrazione appare essere stato il risultato delle manifestazioni di interesse in concreto pervenute, piuttosto che una patente violazione di legge.

La stessa norma da ultimo citata, del resto, nel prevedere l’inciso “se sussistono in tale numero soggetti idonei” appare farsi carico delle condizioni ambientali in cui può concretamente operare la Stazione appaltante, condizioni che, ove non siano caratterizzate da particolare dinamismo, possono dare luogo a procedure di cottimo fiduciario nelle quali siano consultati meno di cinque operatori economici, ad es. non offrendone il mercato di riferimento in numero superiore, tenuto conto dell’interesse economico effettivamente manifestato alla gestione di uno specifico servizio quale quello di cui alla gara in esame (in senso conforme, T.A.R. Brescia, Sezione II - Sentenza 13.5.2011 n. 694).

Del resto, il ricorrente non ha fornito evidenza alcuna dell’esistenza di ulteriori soggetti imprenditoriali che avrebbero potuto essere coinvolti concretamente nelle procedure in esame, permettendo in tal modo un più aderente rispetto del disposto normativo, ma si è limitato a rilevare l’apparente distonia con il dettato della disposizione, senza fornire evidenza di una realistica possibilità per l’Amministrazione di un comportamento alternativo più compiutamente conforme al modello di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006» (T.A.R. Puglia, Bari, I, 6 agosto 2014, n. 1022).